Il mandato dell’amministatore ha durata di un anno e deve essere riconfermato ad ogni assemblea ordinaria che si tiene annualmente.
L’assemblea ordinaria è annuale, va convocata entro sei mesi dalla chiusura della gestione e deve prevedere la presentazione e l’approvazione del rendiconto annuale, oltre alla nomina dell’amministratore per il nuovo anno. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che ce ne sia bisogno.
Nell’ambito dei suoi poteri sulle cose comuni, l’amministratore può scegliere le ditte fornitrici di servizi, l’assemblea ha il compito di vigilare approvando o meno il suo operato nell’assemblea di fine anno.
Ogni singolo condomino ha il diritto di consultare in ogni momento la documentazione relativa alla gestione e alle spese sostenute. I condomini hanno quindi il potere e l’interesse a vigilare sull’operato dell’amministratore.
Contrariamente a quanto pensano i più il condominio è costituito dalle parti comuni dell’edificio e non dai proprietari delle singole unità immobiliari; il condominio si costituisce nel momento in cui sono presenti almeno due proprietari distinti aventi la comunione su parti comuni dell’edificio. La legge fissa a otto il numero massimo di condomini che possono fare a meno dell’amministratore e i condomini fino a dieci condomini possono fare a meno del regolamento di condominio
L’amministratore ha l’obbligo di redigere il bilancio in modo chiaro e comprensibile. È tenuto a chiarire a ogni interessato il reale significato di ogni voce di spesa, inoltre deve esibire il relativo documento attestante il pagamento.
La legge vieta all’amministratore di rappresentare i condomini in assemblea, le deleghe all’amministratore sono da considerarsi nulle e quindi inutili ai fini dei quorum assembleari.